Esecuzione di sentenze straniere, danni punitivi e ordine pubblico: la parola alle Sezioni Unite

La sentenze straniere che comminano danni punitivi possono essere eseguite in Italia o il limite dell’ordine pubblico ne impedisce l’efficacia? Per una risposta a tale quesito, la Prima sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 9978 depositata il 16 maggio, ha chiesto al Primo Presidente l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite (1_9978_2016). Al centro della questione arrivata in Cassazione, l’esecuzione di tre sentenze emesse negli Stati Uniti che riconoscevano danni punitivi (secondo l’azienda ricorrente): una società con sede in Florida, che aveva effettuato la reintegrazione patrimoniale in relazione a un indennizzo corrisposto  a un motociclista il quale aveva subito danni per un vizio di un casco prodotto da altra società con sede in Italia, aveva chiesto l’esecuzione delle pronunce americane che riconoscevano anche i danni. L’azienda produttrice del casco si era opposta ritenendo che era stata prevista la liquidazione di una somma a titolo di danni punitivi. La Corte di appello di Venezia aveva dato il via libera all’esecuzione delle pronunce anche in base all’articolo 64 della legge n. 218/95, ma l’azienda italiana aveva impugnato il verdetto in Cassazione. Ora, ricostruito l’ambito applicativo del principio dell’ordine pubblico e la sua operatività in caso di delibazione di sentenze straniere ai fini dell’esecuzione, la Prima sezione ritiene necessario un chiarimento delle Sezioni Unite. In passato – osserva la Prima sezione – con il leading case n. 1183/2007 era stato negato l’ingresso in Italia di sentenze di condanna ai danni punitivi (principio confermato con la sentenza n. 1781/2012 e n. 15350/2015) perché i danni risarcibili sono solo quelli che consistono nella perdita come conseguenza della lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell’evento lesivo in sé considerato. Ed invero, poiché i danni punitivi non hanno funzione risarcitoria, che ha un obiettivo riparatorio e possono costituire un arricchimento senza causa, in passato era stata negata l’esecuzione della pronuncia. Tuttavia, la Prima sezione ha dubbi in ordine alla circostanza che il rimedio risarcitorio “assuma al rango di valore costituzionale essenziale e imprescindibile del nostro ordinamento”, come tale inderogabile. Tra l’altro, la Cassazione sottolinea i tratti comuni tra punitive damages e astraintes che non hanno profili di incompatibilità con l’ordine pubblico. A ciò si aggiunga che lo scopo del giudizio delibatorio è di consentire l’ingresso di una sentenza straniera collegata a uno specifico rapporto giuridico, con limitata incidenza sul piano interno, con ciò prospettando, seppure indirettamente, una diversità della portata del limite dell’ordine pubblico nel caso di ingresso di una legge straniera rispetto alle sentenze. La Prima sezione, inoltre, evidenzia la polifunzionalità del sistema di responsabilità civile nella prospettiva della globalizzazione degli ordinamenti giuridici in senso transnazionale che comporta la circolazione delle regole giuridiche. Di qui la decisione di chiedere un intervento delle Sezioni Unite.

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