Delitto di strage: in linea con la CEDU nessuna prescrizione

Il principio di irretroattività della legge penale incriminatrice così come la prescrizione non si applicano ai crimini contro l’umanità e, di conseguenza, anche al delitto di strage che comporta una violazione basilare delle regole degli Stati europei e che, quindi, “non può divenire non procedibile per effetto dell’applicazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, altrimenti comportando una violazione dei diritti fondamentali che la stessa Convenzione intende garantire”. Lo ha scritto la Corte di cassazione, seconda sezione, con la sentenza n. 15107 del 12 aprile 2016 (15107_04_2016). La Cassazione, richiamando l’articolo 7, comma 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in base al quale il principio nulla poena sine lege non può ostacolare la condanna di una azione che al momento in cui è stata commessa era “criminale secondo i principi generali di diritti riconosciuti dalle nazioni civili”, ha così stabilito che la regola dell’imprescrittibilità va attuata anche con riguardo ai fatti di strage commessi prima della modifica dell’articolo 157 del codice penale (che indica i reati puniti con l’ergastolo), avvenuta con legge n. 251/2005. La Cassazione ha annullato la pronuncia della Corte di assise di appello di Napoli che aveva ridotto le pene e, in alcuni casi, dichiarato di non doversi procedere per la strage in un bar a Napoli in ragione di nuove norme sulla prescrizione. Un errore, per la Cassazione, tenendo conto che i reati puniti con l’ergastolo devono essere considerati imprescrittibili, prescindendo sia dalle modifiche legislative apportate all’articolo 157 c.p., sia dall’applicazione di circostanze attenuanti. Si tratta – prosegue la Cassazione – di reati così gravi in cui vi è interesse alla punizione anche dopo il decorso del tempo. L’articolo 7 della Convenzione europea, d’altra parte, si riferisce ad ogni crimine che, “per la sua particolare gravità ed efferatezza, costituisce una violazione delle regole di comune convivenza esistenti all’interno dell’Unione europea”. Il delitto di strage, in questa direzione, ha caratteristiche proprie della lesione degli interessi transnazionali e, quindi, la prescrizione non si applica.

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