E’ la legge applicabile al contratto di prestito concluso da una società incorporata prima della fusione a dover essere attuata per disciplinare l’esecuzione dell’obbligazione e i modi di estinzione. Lo ha chiarito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza depositata il 7 aprile nella causa C-483/14 (KA Finanz, C-483:14). A rivolgersi a Lussemburgo, la Corte suprema austriaca alle prese con un ricorso di una società stabilita in Austria che si era rivolta al giudice nazionale per ottenere il pagamento degli interessi per i prestiti subordinati contratti con un istituto con sede a Cipro prima che questo si fondesse, per incorporazione, con una società austriaca. Nel contratto di prestito era indicata come legge applicabile quella tedesca. Tuttavia, a causa di una decisione della Banca centrale di Cipro, la società cipriota non aveva più pagato gli interessi pattuiti nelle condizioni di emissione. Poi l’istituto era stato incorporato in una società viennese con conseguente iscrizione nel registro delle imprese austriaco. La nuova società si era rifiutata di corrispondere gli interessi dovuti dall’azienda incorporata. Di qui l’azione giudiziaria sul piano interno. Tuttavia, per il Tribunale commerciale di Vienna e per la Corte di appello, che hanno respinto la domanda, l’operazione di fusione avrebbe estinto i crediti subordinati.
Prima di risolvere la controversia, la Corte suprema ha sospeso il procedimento e si è rivolta a Lussemburgo. La Corte Ue, chiarito che la Convenzione di Roma, sostituita dal regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), non si applica alle fusioni tenendo conto che dal campo di applicazione sono escluse le questioni sulle società, incluse costituzione e scioglimento, ha precisato che, però, se i contratti oggetto del procedimento rientrano nel campo di attuazione della Convenzione e del regolamento prima della fusione, gli atti Ue vanno applicati. E’, quindi, la legge scelta dalle parti ossia quella tedesca a regolare la questione. Per la Corte, infatti, la fusione per incorporazione non provoca la liquidazione del patrimonio attivo e passivo della società preesistente e, così, la società incorporante deve rispondere delle obbligazioni assunte dall’incorporata. Pertanto, la legge tedesca applicabile ai contratti di prestito prima della fusione si applica anche dopo quest’operazione societaria, con riferimento all’interpretazione, all’esecuzione delle obbligazioni e ai modi di estinzione di un contratto di prestito.
Per la protezione degli interessi dei creditori, invece, la disciplina è quella contenuta nella direttiva 2005/56 sulle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (recepita in Italia con Dlgs n. 108/2008), con rinvio, quindi, alla legge nazionale che sarebbe applicabile in caso di fusione nazionale.
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