Applicabili dal 26 marzo, grazie all’adozione del decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 35, le regole in materia di blocco dei beni imposte dalla decisione quadro 2003/577/GAI relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (n. 35). La decisione, il cui recepimento era previsto nella legge 9 luglio 2015 n. 114 (legge di delegazione europea 2014), supera il sistema delle rogatorie internazionali, eliminando il filtro delle autorità centrali e favorendo il dialogo diretto tra le autorità giudiziarie per l’esecuzione dei provvedimenti emessi da autorità giudiziarie di sequestro probatorio e blocco dei beni anche per la successiva confisca. Il sistema è simile a quello previsto per il mandato di arresto europeo, con un limite all’applicazione della decisione quadro ai reati elencati nell’atto Ue, puniti con un una pena di almeno 3 anni. In via generale scompare la doppia incriminazione, che avrà portata eccezionale (si veda l’articolo 3 del decreto legislativo n. 35). Spetta al procuratore della repubblica presso il tribunale sul cui territorio si trova il bene o la prova ricevere il provvedimento di sequestro o di blocco. L’autorità dello Stato di emissione deve anche allegare il certificato di cui all’articolo 12 e la richiesta di trasferimento o di confisca o di mantenimento del bene sul territorio.
Se è l’autorità giudiziaria italiana a emettere un provvedimento di sequestro probatorio o preventivo il cui oggetto si trova in un altro Stato membro dell’Unione europea, dall’Italia deve partire una richiesta di riconoscimento e di esecuzione, da trasmettere direttamente all’autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione.
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