Con il diritto Ue lotta senza confini ai patrimoni illeciti

Applicabili dal 26 marzo, grazie all’adozione del decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 35, le regole in materia di blocco dei beni imposte dalla decisione quadro 2003/577/GAI relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (n. 35). La decisione, il cui recepimento era previsto nella legge 9 luglio 2015 n. 114 (legge di delegazione europea 2014), supera il sistema delle rogatorie internazionali, eliminando il filtro delle autorità centrali e favorendo il dialogo diretto tra le autorità giudiziarie per l’esecuzione dei provvedimenti emessi da autorità giudiziarie di sequestro probatorio e blocco dei beni anche per la successiva confisca. Il sistema è simile a quello previsto per il mandato di arresto europeo, con un limite all’applicazione della decisione quadro ai reati elencati nell’atto Ue, puniti con un una pena di almeno 3 anni. In via generale scompare la doppia incriminazione, che avrà portata eccezionale (si veda l’articolo 3 del decreto legislativo n. 35). Spetta al procuratore della repubblica presso il tribunale sul cui territorio si trova il bene o la prova ricevere il provvedimento di sequestro o di blocco. L’autorità dello Stato di emissione deve anche allegare il certificato di cui all’articolo 12 e la richiesta di trasferimento o di confisca o di mantenimento del bene sul territorio.

Se è l’autorità giudiziaria italiana a emettere un provvedimento di sequestro probatorio o preventivo il cui oggetto si trova in un altro Stato membro dell’Unione europea, dall’Italia deve partire una richiesta di riconoscimento e di esecuzione, da trasmettere direttamente all’autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione.


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