Per impedire la duplicazione dei processi, al via l’attuazione della decisione quadro 2009/948

In linea con la legge di delegazione europea 2014, è stato adottato e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 marzo il decreto legislativo del 15 febbraio n. 29 finalizzato a garantire l’attuazione della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (DLGS). Con l’entrata in vigore del testo, saranno evitati  procedimenti penali superflui. In particolare, il testo punta a evitare procedimenti paralleli sia nella fase delle indagini preliminari che in quelle successive, per impedire la pendenza di processi tra due o più Stati membri per gli stessi fatti e la stessa persona. Piena attuazione, così, del principio del ne bis in idem anche per bloccare decisioni confliggenti.

Il sistema è basato su contatti diretti tra le autorità giudiziarie competenti e, in caso di difficoltà nell’individuazione di quella competente, anche attraverso i punti di contatto della rete giudiziara europea. Il Decreto legislativo disciplina le situazioni in cui l’autorità italiana deve contattare quella di un altro Stato nonché l’ipotesi inversa, con l’obbligo di rispondere senza indebito ritardo.

In particolare, l’articolo 6 elenca le informazioni che l’autorità giudiziaria italiana deve indicare nella richiesta tra le quali la descrizione dei fatti oggetto del procedimento penale, l’identità dell’indagato e dell’imputato, l’eventuale custodia cautelare alla quale è sottoposto l’interessato e ogni alta informazione necessaria. E’ previsto, inoltre, un meccanismo di consultazioni dirette (articolo 8) che, però non sospengono il procedimento anche se il giudice nazionale non può pronunciare sentenza. Tuttavia, in questo caso, la sospensione non può superare i 20 giorni. Se è raggiunto il consenso sulla concentrazione dei procedimenti in Italia, il periodo di custodia cautelare all’estero è computato in Italia e gli atti probatori compiuti all’estero sono utilizzabili secondo la legge italiana. Nei casi in cui l’accordo porti alla competenza del giudice di un altro Stato Ue, l’autorità giudiziaria italiana dichiara la sopravvenuta improcedibilità.

 

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