Pubblicata, sulla Gazzetta ufficiale Ue L 65, la direttiva 2016/343 del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (2016:343). Un ulteriore tassello nella tabella di marcia verso un quadro di maggiore tutela dei diritti procedurali per incrementare la fiducia reciproca nei sistemi di giustizia penale. Con un più rapido riconoscimento delle decisioni e un punto fermo nei diritti già patrimonio consolidato grazie alla clausola di non regressione che impedisce l’interpretazione della direttiva in modo tale da limitare o derogare alle garanzie procedurali fissate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, dal diritto internazionale e dagli ordinamenti interni nei casi di livelli di protezione più elevati. La direttiva, che non si applica a Regno Unito, Irlanda e Danimarca, è limitata alle persone fisiche indagate o imputate unicamente in procedimenti penali, mentre sono escluse le persone giuridiche. Il testo accoglie la nozione propria della Convenzione europea dei diritti dell’uomo di cui all’articolo 5 chiarendo che gli Stati membri assicurano che agli indagati e agli imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza. Secondo la direttiva, le autorità nazionali devono garantire l’applicazione di misure per assicurare che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, “le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole”. Detto questo, la direttiva chiarisce che ciò non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, “qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale o per l’interesse pubblico”. Freno, poi, a ogni misura di coercizione fisica in pubblico che può dare l’idea della colpevolezza. Sul piano processuale, è richiesto l’obbligo di accertare la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio”. Garantito il diritto a non auto-incriminarsi e il diritto al silenzio che, quindi, non può portare a valutazioni negative a danno dell’indagato. Il capo terzo della direttiva è dedicato al procedimento in contumacia e alle regole alle quali gli Stati devono attenersi per non violare il diritto a partecipare al procedimento a proprio carico, incluse le regole per l’attivazione di un nuovo processo.
Termine ultimo per il recepimento il 1° aprile 2018.
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