Iscrizione degli abogados nell’elenco speciale senza verifica dell’onorabilità

Per l’iscrizione degli abogados nelle sezioni speciali dell’albo degli avvocati non è richiesto il rispetto della condizione dell’onorabilità. Di conseguenza, l’ordine degli avvocati e il Consiglio Nazionale forense sono tenuti a garantire l’iscrizione degli avvocati stabiliti che hanno acquisito un titolo professionale in un altro Stato membro senza imporre requisiti restrittivi. Sono le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione a chiarirlo nella sentenza n. 4252/16 depositata il 4 marzo (4252). A rivolgersi alla Suprema Corte un cittadino italiano iscritto presso l’Ordine degli Abogados di Madrid. Il ricorrente aveva chiesto l’iscrizione nell’albo degli avvocati stabiliti di Milano ma l’istanza era stata respinta perché non era stato rispettato il requisito della condotta specchiatissima e illibata in ragione di una condanna subita dal ricorrente. Un provvedimento confermato dal Consiglio nazionale forense con la pronuncia n. 15/2015. Una conclusione contraria alla direttiva 98/5/Ce sull’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica e al Dlgs n. 96/2001, con il quale è stato recepito l’atto Ue. Ed invero, poiché la direttiva prevede che il soggetto munito di un equivalente titolo professionale di un altro Paese membro possa chiedere l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo italiano del foro nel quale l’abogado intende eleggere il domicilio professionale utilizzando il titolo di origine, l’ordine degli avvocati non può imporre altre condizioni come ad esempio il requisito dell’onorabilità. Questo vuol dire che l’iscrizione è subordinata alla sola condizione della presentazione della documentazione dell’iscrizione presso la corrispondente autorità di un altro Stato membro senza che possano essere effettuate ulteriori verifiche o imposti requisiti prescritti in via generale per l’iscrizione dell’Albo degli avvocati come il requisito dell’onorabilità. La verifica degli altri requisiti – osserva la Cassazione – può essere effettuata solo nel momento in cui gli avvocati stabiliti chiedano l’iscrizione nell’albo degli avvocati e, quindi, dopo un triennio di effettivo svolgimento della professione in Italia con il titolo acquisito in un altro Stato membro. Detto questo, la Cassazione riconosce un potere di verifica circa la sussistenza dell’abuso del diritto.

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