Sui contratti in materia di derivati la Corte Ue individua i criteri per stabilire il giudice competente

La Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisce i criteri per individuare il giudice competente nei contratti in materia di swap conclusi tra municipalizzate con sede in uno Stato membro e banche d’affari con sede in altri Stati. Con la sentenza del 12 maggio 2011 (causa C-144/10, JPMorgan, http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&newform=newform&Submit=Avvia+la+ricerca&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docdecision=docdecision&docop=docop&docppoag=docppoag&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-144%2F10&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100), che potrebbe avere effetti a catena su numerose controversie sugli swap tra municipalizzate e banche d’affari, gli eurogiudici hanno chiarito che per individuare il giudice competente in una controversia tra una banca d’affari e una società municipalizzata con sede in Germania bisogna tener conto del contratto e non delle delibere societarie con le quali è stato deciso l’acquisto di swap, che costituiscono unicamente il presupposto per la conclusione dell’obbligazione contrattuale con la banca di affari. Questo vuol dire che se la banca si rivolge al giudice scelto nel contratto (in questo caso quello inglese) le società municipalizzate non potranno rivolgersi alle autorità giurisdizionali del proprio Paese.

La vicenda approdata a Lussemburgo ha preso il via dal rinvio pregiudiziale dei giudici tedeschi chiamati a risolvere una controversia tra la  BVG, società di diritto pubblico tedesca e la banca d’affari JPMorgan: le due parti avevano concluso un contratto con il quale la BVG s’impegnava a pagare un importo fino a 220 milioni di dollari nel caso di cessazione di pagamenti da parte di società terze, percependo in contropartita un premio di 7,8 milioni di dollari. Alcune società terze avevano sospeso i pagamenti, ma l’ente tedesco si era rifiutato di pagare le somme dovute sostenendo di non essere stato informato dei rischi. Di qui l’azione della JPMorgan dinanzi ai giudici inglesi competenti in base a una clausola attributiva di competenza inclusa nel contratto sugli swap. La società tedesca, invece, aveva presentato un ricorso al tribunale di Berlino, con il quale aveva chiesto la nullità del contratto sui derivati, ritenendo competenti in via esclusiva i giudici tedeschi secondo l’articolo 22 del regolamento 44/2001 che, nelle questioni sulla validità delle decisioni degli organi societari, attribuisce la competenza esclusiva al giudice dello Stato membro in cui ha sede la società. Per l’ente tedesco, poiché la decisione dei suoi organi sulla conclusione del contratto con JPMorgan era invalida per violazione dello statuto, la competenza era dei giudici tedeschi e non inglesi. Una tesi respinta dalla Corte Ue. Per i giudici comunitari, infatti, per stabilire la competenza del giudice di uno Stato membro non può essere presa in considerazione ogni decisione adottata in precedenza dagli organi sociali, che ha un mero carattere accessorio, ma è invece determinante valutare il contratto in sé.

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