Status speciale per il Regno Unito

La nuova intesa per il Regno Unito nell’Unione europea adottata dal Consiglio europeo del 19 febbraio, le cui conclusioni sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale UE di ieri (Regno Unito), è destinata a incidere sul futuro stesso dell’Unione europea e sulla sua tenuta. E questo perché, se già il Regno Unito gode, in forza dell’integrazione differenziata, di un regime speciale grazie all’opting out e ad alcuni Protocolli, il salto di qualità nella posizione differenziata di Londra e il collegato arretramento dell’Unione europea è nel fatto che in passato si limitava l’integrazione dando spazio a quella differenziata, mentre con l’intesa raggiunta il 19 febbraio si fanno passi indietro rispetto ad obiettivi di integrazione già raggiunti e consolidati. Ed invero, nel gioco di equilibri nella partita per ora conclusa a Bruxelles ma i cui effetti si vedranno all’indomani del referendum per la permanenza della Gran Bretagna nell’Unione, fissato per il 23 giugno, è il nodo dei limiti alla libera circolazione dei lavoratori a preoccupare di più sulla tenuta stessa dell’Unione. In particolare, per quanto riguarda le modifiche in questo settore, una volta entrata in vigore la decisione, la Commissione europea dovrà presentare una proposta di modifica del regolamento n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per far sì che le prestazioni per i figli a carico verso uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore soggiorna siano ricalcolate e indicizzate alle condizioni di vita del Paese in cui risiedono i figli. Previsto poi un meccanismo di allerta in caso di afflusso di lavoratori provenienti da altri Stati membri di portata eccezionale e per un periodo prolungato, “anche a seguito delle politiche passate in ragione dei precedenti allargamenti dell’Ue”, che porterà a una modifica del regolamento n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione. La Commissione ha già chiarito che il Regno Unito si trova in una situazione di tipo eccezionale coperta dal meccanismo di salvaguardia. La misura serve a garantire il sistema di sicurezza sociale e prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione, possa autorizzare, per un periodo massimo di 7 anni e per i lavoratori “nuovi arrivati nell’Ue”, l’accesso alle prestazioni a carattere non contributivo legate allo svolgimento di un’attività lavorativa nel Regno Unito. La limitazione avrà natura regressiva, ma di fatto comporta che l’unico obbligo è di non trattare i lavoratori Ue in modo meno favorevole rispetto ai cittadini di Paesi terzi che si trovano in un’analoga situazione. Per quanto riguarda l’Unione economica e monetaria è stabilito che le misure in questo settore avranno carattere facoltativo per gli Stati la cui moneta non è l’euro. Una concessione importante è il diritto al rimborso integrale se sono addossati al bilancio generale dell’Unione costi derivanti dalle misure di emergenza e di crisi, funzionali a salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro.

L’intesa potrebbe aprire la strada a rivendicazioni di altri Stati. E’ certo, però, che non per tutti gli Stati l’Unione europea manifesterà lo stesso interesse ad avere a tutti costi un Paese dentro l’Europa. Le straordinarie concessioni al Regno Unito sono dovute al peso politico e strategico che ha Londra non solo in Europa, ma nel mondo che certo non hanno altri Paesi Ue.

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