No all’obiezione di coscienza per il matrimonio tra coppie dello stesso sesso

Nessun dubbio per il Consiglio di Stato francese: gli ufficiali di stato civile non possono opporre un rifiuto alla celebrazione di matrimoni tra coppie dello stesso sesso invocando un sorta di obiezione di coscienza. Con la sentenza n. 369834 depositata il 18 dicembre (Conseil d’État), i giudici francesi hanno respinto il ricorso presentato da individui e associazioni che chiedevano l’annullamento di alcune circolari del ministro dell’interno con le quali si illustravano anche le conseguenze nel caso di rifiuto illegittimo alla celebrazione, in attuazione della legge 17 marzo 2013 che ha introdotto in Francia il matrimonio tra coppie dello stesso sesso. In particolare, nella circolare del 13 giugno 2013 il Ministro dell’interno chiedeva ai prefetti di vigilare su eventuali comportamenti degli ufficiali dello stato civile volti a ostacolare detti matrimoni. Il Consiglio di Stato, oltre a respingere il ricorso, si è anche rifiutato di sollevare una questione di costituzionalità tenendo conto della circostanza che i giudici costituzionali si erano già pronunciati sull’indicata legge che ha modificato l’articolo 165 del codice civile. Senza dimenticare il principio fondamentale della neutralità dei servizi pubblici dello stato civile. Di conseguenza, gli ufficiali possono rifiutarsi solo nei limitati casi previsti dalla legge e non invocando motivi di coscienza, senza che ciò comporti una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Sia l’articolo 9 di tale Convenzione, sia l’articolo 18 del Patto sui diritti civili e politici, nel riconoscere la libertà di coscienza, ammettono delle restrizioni previste dalla legge per il perseguimento di determinati obiettivi. Di qui la legittimità della circolare e l’obbligo degli ufficiali di stato civile di non sottrarsi all’applicazione della legge.

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