Dal 1° gennaio 2016 entra in vigore l’articolo 47 del Regolamento di procedura della Corte europea dei diritti dell’uomo come modificato nel 2014. In particolare, con la nuova norma è modificata l’application form e la nota sulle modalità di presentazione del ricorso (Rule_47_info_2016_ENG), per facilitare l’individuazione del rappresentante della persona giuridica che presenta ricorso a Strasburgo e dell’avvocato del quale si avvale il ricorrente. E’ richiesto, altresì, che il ricorrente firmi la procura all’avvocato nel formulario utilizzato per il ricorso.
Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/contenuto-dei-ricorsi-individuali-la-corte-testa-lapplicazione-dellarticolo-47.html
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