Dichiarazione di adottabilità solo come extrema ratio

E’ conforme all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la decisione dei giudici interni i quali piuttosto che dichiarare una minore adottabile la affidano alle cure dello zio, fratello della madre della bimba. E’ la Corte di cassazione, prima sezione civile, a stabilirlo con la sentenza n. 25526/15 depositata il 18 dicembre (25526-15). Nel caso di specie, la Corte di appello non aveva condiviso la scelta del Tribunale per i minorenni di Firenze che aveva dichiarato lo stato di abbandono della minore e la sua adottabilità a causa dell’inidoneità della madre. Per la Corte di appello, infatti, in ragione dei rapporti significativi e di affetto con lo zio materno, la minore andava affidata al parente, che per di più si era trasferito proprio per seguire meglio la bimba. Una scelta, quella dei giudici di secondo grado – scrive la Cassazione – conforme proprio alla pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo S.H contro Italia del 13 ottobre 2015 che era costata una condanna all’Italia perché le autorità nazionali non avevano cercato di applicare misure in grado di far mantenere il rapporto genitore-figlio. Per Strasburgo, la rottura definitiva e irreversibile del legame familiare quando sono possibili altre misure è incompatibile con l’articolo 8 della Convenzione europea e, di conseguenza, la dichiarazione di adottabilità “deve rimanere l’extrema ratio”.

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