Pacchetti turistici nel segno della maggiore tutela del consumatore e obbligo di riconoscere i regimi di insolvenza

Tutela dei turisti rafforzata grazie alla direttiva 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 326 dell’11 dicembre (2015:2302). Il nuovo testo, che sarà applicabile dal 1° gennaio 2018, mette in primo piano l’obbligo di fornire informazioni chiare sui servizi offerti in un pacchetto attraverso l’utilizzo di moduli informativi standard comuni in tutta Europa (contenuti nell’allegato I), regole più stringenti sulle informazioni precontrattuali, i diritti di annullamento e le azioni di regresso con la possibilità di richiedere il risarcimento per i danni morali da vacanza rovinata. Il sistema è basato su un constante scambio di informazioni anche grazie alla costituzione di una Rete dei punti di contatto.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione la direttiva si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati agevolati da professionisti a viaggiatori, con alcune esclusioni ad esempio se il pacchetto ha una durata inferiore a 24 ore e non include il pernottamento. Nel segno dell’armonizzazione, gli Stati membri devono abrogare disposizioni divergenti da quelle stabilite nella direttiva, “incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un livello di tutela diverso”. Questo in particolare nel caso di revisione del prezzo le cui regole sono fissate dall’articolo 10 e sulla possibilità di cedere il contratto turistico. Tra le novità, il via libera al riconoscimento reciproco dei regimi di protezione in caso d’insolvenza: questo vuol dire che un’impresa la quale rispetta la normativa in materia di insolvenza nel paese in cui ha sede può operare nell’UE senza doversi assoggettare a disposizioni equivalenti in altri paesi dell’Unione.

Sul fronte della risoluzione del contratto, la direttiva impone agli Stati la previsione di una simile possibilità in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto. Tuttavia, “in caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico da parte del viaggiatore ai sensi del presente paragrafo, il viaggiatore può essere tenuto a pagare all’organizzatore spese di risoluzione adeguate e giustificabili”. I diritti fissati nella direttiva devono essere considerati irrinunciabili e il legislatore nazionale dovrà prevedere sanzioni effettive, proporzionali e dissuasive.

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