Cambi di cognome all’attenzione della CEDU

Il diritto di cambiare cognome rientra nell’ambito dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale, ma gli Stati hanno un margine di discrezionalità e possono porre limiti, anche per ragioni di sicurezza interna, alla libertà degli individui che puntano a modifiche del cognome. Lo ha stabilito la Corte di Strasburgo con la decisione Macalin Moxamed Sed Dahir contro Svizzera depositata l’8 ottobre (ricorso n. 12209(01), MACALIN MOXAMED SED DAHIR c. SUISSE). A rivolgersi alla Corte europea una donna, con doppia cittadinanza, somala e svizzera, la quale, dopo il matrimonio con il marito somalo, aveva chiesto e ottenuto di aggiungere al cognome del coniuge il proprio cognome di nascita. Tuttavia, poiché la pronuncia del suo nome, in Svizzera, richiamava una parola che secondo la lingua somala era offensiva, la donna aveva chiesto di utilizzare due differenti cognomi. Una richiesta bocciata dalle autorità svizzere, la cui posizione è stata condivisa da Strasburgo. E’ vero, infatti, che le questioni legate al cognome rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 8, ma lo Stato ha un margine di discrezionalità per garantire la stabilità nelle relazioni sociali assicurata anche dal cognome utilizzato. Il cognome – prosegue  la Corte – svolge una funzione essenziale per la sicurezza sociale e cambiamenti possono essere concessi se esso è umiliante o ridicolo. Ma certo, un individuo non può chiedere l’utilizzo di entrambi i cognomi a seconda delle circostanze. Di qui la decisione sull’irricevibilità del ricorso.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/cambio-del-patronimico-si-dalla-cedu.html

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