La Russia vince la partita contro la Georgia dinanzi alla Corte internazionale di giustizia

Accolta l’eccezione preliminare presentata dalla Russia sull’assenza di giurisdizione della Corte nel ricorso della Georgia contro Mosca sull’applicazione della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (http://www.icj-cij.org/docket/files/140/16398.pdf). La Corte internazionale di giustizia, nella sentenza del 1° aprile 2011, ha deciso che, pur in presenza di una controversia tra i due Stati, la Corte non può pronunciarsi per mancanza di giurisdizione (hanno votato a favore di questo verdetto 10 giudici, contrari 6). Alla Corte si era rivolta la Georgia che accusava la Russia sia di un uso illecito della forza durante la guerra del 2008 sia di atti di pulizia etnica nei confronti dei ribelli. Per la Corte internazionale di giustizia se è vero che sussisteva una controversia tra i due Stati, è anche vero che la Georgia non ha agito secondo quanto previsto dall’articolo 22 della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale adottata a New York il 21 dicembre 1965, norma sulla quale era fondata la giurisdizione della Corte dell’Aja. Secondo questa disposizione ogni controversia sull’interpretazione e sull’applicazione della Convenzione “che non sia stata definita mediante negoziati o a mezzo di procedure espressamente previste dalla Convenzione” può essere portata dinanzi alla Corte internazionale di giustizia a richiesta di una delle parti alla controversia. Nel caso del ricorso della Georgia – precisa la Corte – i due Stati non hanno provato a risolvere la controversia con negoziati che, in realtà, si erano svolti prima del 9 agosto 2008, e quindi in epoca antecedente rispetto agli episodi di pulizia etnica che rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione. E’ invece necessario – osservano i giudici internazionali – che l’oggetto dei negoziati riguardi lo stesso oggetto della controversia per la quale lo Stato ricorre all’Aja. Non ha convinto la Corte, poi, la tesi della Georgia che sosteneva di aver cercato un negoziato con la Russia, ma quest’ultima aveva respinto ogni forma di trattativa. Di qui la mancanza di giurisdizione, con una conclusione che certo rende molto difficile che, in futuro, le controversie la cui giurisdizione sia fondata su convenzioni a tutela dei diritti umani che hanno norme analoghe a quelle del trattato sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione, arrivino all’Aja.

La sentenza del 1° aprile 2011 fa cessare ogni effetto alle misure provvisorie concesse dalla Corte con ordinanza del 15 ottobre 2008.

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