La Corte europea dei diritti dell’uomo, con decisione del 7 luglio (ricorso n. 24876/07, LORENZETTI c. ITALIE), ha dichiarato irricevibile un ricorso che contestava l’indipendenza e l’imparzialità della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. Il ricorso era stato presentato da un giudice del Tribunale di Modica che aveva contestato, dinanzi al CSM, le modifiche alla tabella sulla composizione del tribunale disposta dal Presidente, perché riteneva di non aver potuto presentare le proprie osservazioni in quanto non gli era stata trasmessa la circolare. Il Presidente, che aveva proceduto in base alle regole, aveva ritenuto che le affermazioni del ricorrente fossero calunniose e aveva chiesto l’avvio di un procedimento disciplinare che aveva portato all’adozione della sanzione della censura per le accuse di comportamenti irregolari senza che fosse fornita alcuna prova. La sanzione era stata lieve in ragione dell’impegno professionale del giudice. La Cassazione aveva respinto il suo ricorso e così la vicenda è approdata a Strasburgo. Per la Corte europea, che ha richiamato la pronuncia Di Giovanni contro Italia, non è stato violato l’articolo 6 della Convenzione che assicura il diritto all’equo processo e che trova applicazione anche nei procedimenti disciplinari. Anche in quest’occasione, Strasburgo ha escluso profili di contrasto con l’articolo 6, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. La circostanza che i componenti della sezione disciplinare possano appartenere a una lista che riflette le correnti dell’Associazione nazionale magistrati non comporta alcuna violazione dell’articolo perché non sussiste alcuna forma di dipendenza gerarchica. Nel caso di specie, poi, non era stato fornito alcun elemento per mettere in dubbio l’imparzialità dei componenti del CSM e la sezione disciplinare si era occupata unicamente di verificare se la reazione del ricorrente fosse conforme ai principi deontologici, mentre la camera plenaria si era occupata del merito della questione. Così, per la Corte europea, il fatto che il Procuratore generale della Corte di Cassazione, titolare dell’azione disciplinare verso i magistrati, possa votare i membri della sezione disciplinare non comporta alcuna violazione del principio di indipendenza e imparzialità. Di qui la decisione di dichiarare il ricorso irricevibile.
Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/liberta-di-espressione-con-limiti-per-i-magistrati.html
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