Tutela giurisdizionale effettiva e provvedimenti della BCE: la Corte Ue dice no ai ricorsi per l’annullamento

Giusto dichiarare irricevibile il ricorso di 5.217 persone contro le decisioni del Consiglio dei Governatori della Banca centrale europea del 2012 (e, in particolare, quelle relative all’acquisto dei titoli nell’eurozona sui mercati secondari del debito statale). Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con l’ordinanza del 30 aprile (causa C-64/14, ordinanza OMT) con la quale la Corte ha confermato quella del 10 dicembre 2013 del Tribunale Ue (T-492/12) che aveva dichiarato l’assenza di legittimazione dei singoli in quanto non direttamente interessati dagli atti impugnati, concludendo così per l’irricevibilità del ricorso. A rivolgersi al Tribunale erano stati numerosi cittadini tedeschi per ottenere l’annullamento di alcuni provvedimenti della Banca centrale europea. Il Tribunale aveva dichiarato irricevibile il ricorso per l’insussistenza della legittimazione ad agire. Di qui l’impugnazione dinanzi alla Corte Ue che ha invece condiviso la scelta del Tribunale e confermato l’irricevibilità. Per la Corte, non vi è stato alcun errore di diritto da parte del Tribunale secondo il quale, anche ipotizzando che la decisione OMT sia produttiva di effetti giuridici obbligatori, essa non produce direttamente conseguenze sulla situazione giuridica dei ricorrenti poiché sono necessari atti di esecuzione. Né rilevano gli eventuali effetti in quanto titolari di patrimoni finanziari perché dette conseguenze riguardano “la situazione di fatto e non la situazione giuridica degli individui”. Nessuna lesione, poi, del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva poiché i provvedimenti della Banca centrale europea richiedono atti delle banche centrali nazionali che possono essere impugnati dinanzi al giudice nazionale il quale, a sua volta, può porre quesiti pregiudiziali alla Corte (va ricordato il rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale tedesca e le conclusioni del 14 gennaio 2015 dell’Avvocato generale nella causa C-62/14). Inoltre – osserva Lussemburgo  – l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che riconosce il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e che certo guida nell’applicazione del diritto Ue, non può comportare la cancellazione delle condizioni previste dal Trattato per i ricorsi di annullamento indicate dall’articolo 263.

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