Essere stranieri non è un reato. No alla reclusione per il reingresso irregolare

Il reingresso irregolare di un cittadino straniero espulso in precedenza dall’Italia non può essere punito con la reclusione. Lo ha chiarito l’Avvocato generale Szpunar della Corte di giustizia Ue nelle conclusioni depositate il 28 aprile (causa C-290/14, C-290:14) con le quali è stato assestato un ulteriore colpo alla normativa italiana che continua a presentare contrasti con la direttiva 2008/115 sulle norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/recepita-la-direttiva-rimpatri.html). Il caso sollevato dinanzi a Lussemburgo è partito dal rinvio pregiudiziale del Tribunale di Firenze chiamato a decidere sulla vicenda di un cittadino albanese che, espulso nel 2012, non si era allontanato subito dal territorio (le autorità italiane, dal canto loro, non avevano predisposto l’allontanamento coatto), rientrando in Italia nel 2014. L’uomo era stato arrestato per violazione del Dlgs n. 286/98 per il reato di reingresso clandestino. Ad avviso dell’Avvocato generale, che ha così respinto la posizione del Governo italiano, ceco, tedesco, greco, norvegese e svizzero, uniti alla Commissione Ue nel considerare conforme alla direttiva la reclusione, la misura della detenzione è in contrasto con la normativa Ue perché impedisce la realizzazione dell’obiettivo principale che è far cessare il soggiorno irregolare e non punire i casi di ingresso irregolare. Questo vuol dire – osserva l’Avvocato generale – che, tenendo conto che il divieto di ingresso ha natura accessoria rispetto al fine principale, ossia la cessazione del soggiorno irregolare, la detenzione blocca la realizzazione dell’obiettivo. Va poi ricordato che la direttiva 2008/115 non prevede la reclusione come sanzione penale per il soggiorno irregolare proprio perché la detenzione va ammessa solo per reati non connessi all’irregolarità del soggiorno. Di conseguenza, ammettere la reclusione per motivi diversi da quelli disposti nella direttiva significa ammettere che uno Stato possa unilateralmente sospendere l’applicazione della direttiva, che non è naturalmente possibile.

Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/la-cassazione-applica-il-decreto-legge-sul-recepimento-della-direttiva-rimpatri.html.

Sulla sentenza El Dridhttp://www.marinacastellaneta.it/blog/no-alla-detenzione-di-immigrati-irregolari-nei-casi-di-mancato-rispetto-del-provvedimento-di-allontanamento.html

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