Sì alla valutazione dei singoli componenti di una squadra indicata in una gara di appalto da un offerente

Il valore professionale dei componenti di una squadra proposta da un offerente, vincitore di un appalto, è un elemento per valutare la qualità dell’esecuzione di un servizio. Di conseguenza, l’amministrazione aggiudicatrice può fissare come criterio la valutazione della costituzione della squadra, nonché dell’esperienza e dei curricula dei singoli componenti. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 26 marzo (C-601/13, appalti) chiamata dal Tribunale supremo amministrativo portoghese a chiarire la portata di alcune disposizioni della direttiva 2004/18 sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, recepita in Italia con Dlgs 12 aprile 2006 n. 163, contenente il codice dei contratti pubblici. Al centro della controversia, che ha poi condotto al rinvio pregiudiziale, un appalto relativo all’acquisizione di servizi di formazione e consulenza. L’amministrazione aveva stabilito di aggiudicarlo all’offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto di parametri quali la valutazione della squadra, la qualità e i meriti della prestazione proposta e il prezzo globale. La ditta esclusa aveva presentato un ricorso che era stato respinto in primo e secondo grado. In particolare, la ricorrente contestava che, nel valutare la squadra, l’amministrazione aveva considerato l’esperienza dei singoli componenti e non degli offerenti in generale. La questione è così arrivata sui banchi di Lussemburgo. Prima di tutto, la Corte di giustizia ha chiarito che l’articolo 53 della direttiva 2004/18 (modificata dalla 2014/24/UE), nel caso di appalti aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa, fissa taluni criteri lasciando, anche rispetto alla precedente normativa (ossia la direttiva 92/50), un più ampio margine discrezionale all’amministrazione aggiudicatrice che così può tener conto del migliore rapporto qualità/prezzo. Di conseguenza – osserva la Corte Ue – è rafforzato “il peso dell’elemento qualitativo nei criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici”. Va poi considerato che i criteri indicati dall’articolo 53 non sono elencati in modo tassativo con la possibilità, così, per le amministrazioni aggiudicatrici di scegliere i criteri destinati, in ogni caso, a individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un collegamento all’oggetto dell’appalto. Pertanto, per i giudici Ue la qualità dell’esecuzione dell’appalto, in diversi casi, e soprattutto nelle situazioni in cui l’oggetto dell’appalto ha carattere intellettuale, dipende dalle persone incaricate di eseguirlo. Giusto, quindi, considerare l’esperienza professionale e la formazione dei singoli componenti della squadra la cui qualità può essere un criterio di aggiudicazione.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *