Dal 20 marzo scattano le nuove regole sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale a seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015 n. 1 (protezione internazionale) “Regolamento relativo alle procedure e la revoca della protezione internazionale a norma dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25”, atto che ha consentito il recepimento della direttiva 2005/85/Ce sulle norme minime per le procedure applicate ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (cosiddetta direttiva procedure).
Il testo, che abroga il dPR del 16 settembre 2004 n. 303, contiene le regole riguardanti l’iter per la domanda di protezione internazionale che potrà essere presentata anche in forma orale. Chiarimenti sull’istruttoria e sui compiti della Commissione territoriale a cui compete l’esame dell’istanza di protezione internazionale. In caso di rigetto della domanda spazio ai ricorsi giurisdizionali. Il dPR introduce nuove norme sui Centri di accoglienza dei richiedenti asilo (CARA), anche con riguardo a coloro che hanno diritto ad entrare, nonché le disposizioni relative alla cessazione e alla revoca dello status.
Antonio Di Muro
marzo 20, 2015Grazie, Marina, per l’attenzione alla materia.
Aggiungo che sono interessanti da notare, fra le previsioni nuove:
– il riferimento alla selezione dei componenti delle CT sulla base delle loro esperienze nei settori dell’immigrazione, dell’asilo o dei diritti umani (art. 2.1);
– il riferimento alla esigenza che, nel caso di domande proposte da genitori con figli minori al seguito, la domanda del genitore non solo si estende ai figli, ma ricjhiede assunzione di decisione in modo individuale anche per questi ultimi (art. 6.3)
– la precisazione che la decisione della Commissione, da motivarsi in fatto e in diritto, debba anche dare conto delle fonti di informazioni sui paesi di origine prese in considerazione per la valutazione della domanda (art. 6.6)
– soprattutto, la previsione per la quale la misura residuale della protezione umanitaria, sin qui nella pratica di durata annuale rinnovabile, diventa ora di durata biennale (art. 6.2); il che, in virtù di una lettura combinata con il Testo Unico dell’Immigrazione (ARTT. 40.6 e 28), ha significative ricadute in merito all’accesso alle graduatorie per gli alloggi pubblici e, forse, anche sul diritto al ricongiungimento familiare.