Respinto il ricorso del Ministero della giustizia che aveva impugnato la decisione del magistrato di sorveglianza di Venezia il quale aveva disposto il trasferimento di un detenuto in una cella di 3 mq chiarendo che la dimensione della cella doveva essere calcolata senza mobilio, secondo le indicazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo.
La Corte di Cassazione, prima sezione penale, con sentenza del 26 febbraio 2015, n. 8568/15 (2_8568_2015) ha stabilito che il ricorso in cassazione avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza può essere esaminato solo nei casi di violazione di legge. Ora, tenendo conto che nessuna disposizione nazionale o internazionale fissa lo spazio delle celle il ricorso è inammissibile, tanto più che il magistrato di sorveglianza ha adeguatamente motivato il provvedimento, richiamando la prassi della Corte di Strasburgo. La Cassazione sembra condividere il ragionamento del magistrato di sorveglianza che, rifacendosi alla sentenza Torreggiani, fa riferimento allo spazio vitale minimo dei detenuti che non può essere al di sotto dei 3 metri quadri al netto del mobilio, per non incorrere in un trattamento disumano.
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