Flessibilità nell’applicazione del termine di proroga nell’esecuzione del mandato di arresto europeo

La richiesta di informazioni integrative presentata dalla Corte di appello a uno Stato Ue prima di dare seguito all’esecuzione del mandato di arresto europeo da parte delle autorità italiane implica l’applicazione della proroga del termine di altri 30 giorni rispetto all’usuale periodo di esecuzione fissato in 60 giorni in base alla legge n. 69/2005 con la quale è stata recepita la decisione quadro 2oo2/584/Gai relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. E’ questa la conclusione della Corte di cassazione che, nella sentenza n. 821, sesta sezione penale, depositata il 17 gennaio 2011 (http://www.cortedicassazione.it/Documenti/821_01_11.pdf), ha ritenuto che se i giudici di appello chiedono ulteriori informazioni prima di eseguire il mandato di arresto deve essere concessa la proroga di 30 giorni perché la richiesta in informazioni integrative rientra nelle cause di forza maggiore che giustificano un allungamento dei termini secondo l’articolo 17, comma 2.

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