Il diritto al voto non può essere escluso in modo automatico nei confronti di detenuti

Il diritto al voto, garantito dall’articolo 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, non può essere escluso in modo automatico come conseguenza dell’applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici applicata ai detenuti condannati all’ergastolo. Lo ha affermato la Corte europea dei diritti dell’uomo che, con la sentenza Scoppola (ricorso n. 126/05,   http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=8&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=65093654&skin=hudoc-fr) deposita il 18 gennaio, ha ritenuto che l’esclusione dal voto prevista in modo automatico non è conforme alla Convenzione europea. A Strasburgo si era rivolto un cittadino condannato per omicidio all’ergastolo (pena poi ridotta a 30 anni, proprio grazie a un precedente ricorso alla Corte europea) con la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e la perdita del diritto di voto. Per la Corte europea quello che non va nel sistema italiano è l’applicazione automatica del divieto che priva gli individui di un diritto garantito dalla Convenzione, senza una valutazione caso per caso.

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