Insolvenza transfrontaliera e legge applicabile nelle azioni revocatorie: interviene l’Avvocato generale Ue

In quali casi la legge dello Stato di apertura della procedura di insolvenza cede il passo alle eccezioni previste nel regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure d’insolvenza transfrontaliere? A questo quesito ha fornito una risposta l’Avvocato generale Szpunar nelle conclusioni depositate il 27 novembre (causa C-557/13, insolvenza transfrontaliera). Il rinvio pregiudiziale è stato posto dalla Corte suprema federale tedesca alle prese con una controversia tra una società con sede in Germania, che si serviva di una controllata austriaca e un creditore. Quest’ultimo, un acquirente residente in Austria, aveva comprato un autoveicolo ma non aveva ottenuto il prodotto. Era stata emessa, in Austria, un’ingiunzione di pagamento e la società debitrice aveva chiesto l’apertura di una procedura d’insolvenza. In Germania era stata aperta una procedura d’insolvenza e il curatore fallimentare aveva avviato un’azione revocatoria fallimentare in ordine al pagamento effettuato all’acquirente, secondo decisione delle autorità austriache. Il curatore aveva chiesto ai giudici tedeschi che l’acquirente rifondesse  nella massa patrimoniale la somma ottenuta. La domanda era stata accolta e l’appello dell’acquirente respinto. Prima di risolvere la questione, la Cassazione si è rivolta ai giudici Ue per chiarire la portata dell’articolo 13 e 4 del regolamento. Quest’ultima norma stabilisce che le questioni sulla nullità, l’annullamento e l’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori è disciplinata dalla legge applicabile alla procedura d’insolvenza, ma l’articolo 13 esclude quest’ipotesi se colui che ha “beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori provi che tale atto sia soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura e che tale legge non consenta, nella specie, di impugnare l’atto stesso con alcun mezzo”. Secondo l’Avvocato generale, chiarito che la qualificazione del diritto di pignoramento deve avvenire in base al diritto nazionale e che secondo il diritto austriaco il diritto di pegno esecutivo è un diritto reale “fondato sulla notifica dell’ordinanza di ingiunzione di pagamento al debitore”, l’articolo 13 trova applicazione anche se il diritto reale si è formato prima dell’apertura della procedura d’insolvenza. Non solo. Nel precisare la portata derogatoria dell’articolo 13, l’Avvocato generale ritiene che in esso sono inclusi i requisiti di forma per l’azione revocatoria nella quale rientrano i termini di prescrizione, di impugnazione e decadenza che devono essere previsti dalla lex causae e non dalla lex fori concursus.

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