Via libera dall’Avvocato generale Bot al sistema brevettuale unitario

Il quadro normativo Ue in materia di tutela brevettuale unitaria supera il primo vaglio a Lussemburgo. L’Avvocato generale Bot, nelle conclusioni depositate il 18 novembre relative alle cause C-146/13 (C-146:13) e C-147/13 (C-147:13) ha sostenuto che i ricorsi presentati dalla Spagna contro il Consiglio e il Parlamento europeo devono essere respinti, sancendo così la legittimità degli atti adottati. Si tratta, in particolare, del regolamento n. 1257/2012 del 17 dicembre 2012 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’attuazione di una tutela brevettuale unitaria (l_36120121231it00010008) e del regolamento n. 1260/2012 relativo al regime di traduzione applicabile (l_36120121231it00890092). In particolare, ad avviso dell’Avvocato generale le cui conclusioni non sono vincolanti per la Corte di giustizia, il regolamento non fa altro che aggiungere una caratteristica rispetto alla Convenzione sui brevetti europei adottata a Monaco il 7 ottobre 1977, assicurando l’effetto unitario e rafforzando così l’uniformità e l’integrazione nel sistema brevettuale. Questo perché – precisa l’Avvocato generale – il brevetto europeo sarà disciplinato dalla legge di un solo Stato membro, con applicazione ed effetti in tutti gli Stati Ue che partecipano alla cooperazione rafforzata. Poi, l’Avvocato generale ha sostenuto l’incompetenza a pronunciarsi sul contenuto dell’accordo sul tribunale unificato dei brevetti (Tribunale brevetti) che, per la Spagna, violerebbe le competenze dell’Unione, “conferendo a un terzo il potere di determinare unilateralmente l’applicazione del regolamento impugnato”. In pratica, per Madrid, con il meccanismo predisposto si intaccherebbero le competenze di organi e istituzioni dell’Unione. Per Bot, in realtà, il provvedimento in discussione  “non rientra in nessuna delle categorie di atti di cui la Corte può sindacare la legittimità”, trattandosi di un accordo intergovernativo. Va ricordato che, a seguito dell’indicato accordo, è stato adottato il regolamento n. 524/2014 che modifica il n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, per quanto riguarda le norme da applicare con riferimento al Tribunale unificato dei brevetti e alla Corte di giustizia del Benelux (542:2014).

L’Avvocato generale, poi, è passato ad analizzare – nella sentenza relativa alla causa C-147/13 – la controversa questione del regime linguistico, spianando la strada  alle limitazioni nella scelta linguistica indicate nel regolamento che deciso l’uso della lingua inglese, francese e tedesca. Prima di tutto, il diritto dell’Unione non afferma un principio di uguaglianza fra le lingue, come sostenuto dalla stessa Corte di giustizia nella sentenza C-361/01 del 17 ottobre 2003 (KIK contro UAMI). In secondo luogo, la scelta è motivata dal perseguimento di un obiettivo legittimo che è quello di limitare i costi e favorire la certezza giuridica, evitando le traduzioni e i relativi costi. Garantita poi la proporzionalità della scelta tanto più che, entro un certo massimale, è previsto un regime di compensazione diretto a rimborsare i costi di traduzione a vantaggio di coloro che non hanno presentato l’istanza in una delle lingue ufficiali. Adesso la parola passa alla Corte.

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