Sui problemi connessi all’attuazione dei provvedimenti di confisca e, in particolare, sulla nozione di profitto confiscabile, è stato appena pubblicato uno studio del Massimario della Corte di Cassazione (sezione penale) dal titolo “La nozione di profitto confiscabile nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione” (Relazione_pen_41_14). Lo studio n. 41/14 del 17 giugno si sofferma sull’attuale quadro normativo nazionale, senza trascurare un’analisi degli atti internazionali e dell’Unione europea, partendo dalla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni commerciali internazionali, che ha portato l’Italia ad inserire nel proprio ordinamento il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con il d.lgs n. 231 dell’8 giugno 2001, fino alla Convenzione Onu del 15 novembre 2000 (entrata in vigore il 29 settembre 2003) contro il crimine organizzato transnazionale. Sono poi considerate le decisioni quadro dell’Unione europea come la 2005/212/Gai del 24 febbraio 2005 sulla confisca di beni, strumenti e proventi di reato e gli atti di recepimento (va ricordato che è stata adottata, il 29 aprile, la 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato nell’Unione europea, che sostituirà la 2005/212).
Piatto forte dello studio l’analisi della giurisprudenza della Cassazione, con i diversi orientamenti e un approfondimento su talune divergenze emerse nel corso degli anni. Una sezione è dedicata anche al tema della responsabilità degli enti e dei provvedimenti di confisca alla luce del Dlsg n. 231/2001.
Si veda il post http://www.marinacastellaneta.it/blog/ordine-europeo-di-indagine-penale-e-nuove-regole-sulla-confisca-pubblicate-due-direttive.html.
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