Protezione sussidiaria e status di rifugiato: precisazioni dalla Corte Ue

La Corte di giustizia Ue spiana la strada a un’applicazione più limitata della protezione sussidiaria e all’ammissibilità di condizioni procedurali apposte dagli Stati. Con la sentenza depositata l’8 maggio (C-604:12), la Corte Ue ha chiarito che è del tutto compatibile con il diritto dell’Unione l’individuazione di un obbligo procedurale che imponga al richiedente la protezione sussidiaria di presentare prima un’istanza relativa allo status di rifugiato. Per la Corte, che è stata chiamata a pronunciarsi dalla Corte suprema inglese sull’interpretazione della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, recepita in Italia con al Decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, è possibile subordinare l’esame dell’istanza di protezione sussidiaria al previo rigetto della domanda per ottenere lo status di rifugiato. A patto però che le domande possano essere presentate contemporaneamente e che la domanda sulla protezione sussidiaria sia esaminata in un tempo ragionevole.

Un cittadino pachistano, entrato in Irlanda per motivi di studio, si era sposato con un’irlandese, ottenendo il permesso di soggiorno. Dopo la separazione le autorità irlandesi gli avevano comunicato che il permesso di soggiorno non sarebbe stato rinnovato. Pertanto, il cittadino pachistano aveva presentato una domanda per la protezione sussidiaria temendo di andare incontro a un “danno grave” nel momento del rientro in Patria. La domanda non era stata analizzata perché secondo il diritto irlandese l’analisi dell’istanza sulla protezione sussidiaria era subordinata al previo esame della domanda per ottenere lo status di rifugiato.

Chiarito che le norme della direttiva devono essere intepretate alla luce dell’impianto sistemico della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, la Corte di giustizia precisa che la protezione sussidiaria è un complemento alla protezione dei rifugiati e che la direttiva non impedisce agli Stati di prevedere nella normativa di recepimento che l’esame delle condizioni per lo status di rifugiato avvenga prima di quello relativo alle condizioni sulla protezione sussidiaria. Tuttavia, se gli Stati impongono talune condizioni procedurali come la circostanza che vi sia il preliminare rigetto della domanda per ottenere lo status di rifugiato, lo devono fare garantendo ai richiedenti la protezione sussidiaria un “accesso effettivo ai diritti loro conferiti dalla direttiva 2004/83”, assicurando la piena attuazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali che assicura il diritto alla buona amministrazione.

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