Sottrazione di minori: no all’esecuzione del mandato di arresto se il genitore entra in Italia

Il mandato di arresto emesso da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro nei confronti di un genitore che ha sottratto i minori ed è arrivato in Italia non può essere eseguito dalle autorità giudiziarie italiane perché una parte della condotta illecita si è svolta sul territorio nazionale. Di conseguenza in base all’articolo 18 della legge n. 69/2005, che ha recepito la decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e sulle procedure di consegna tra Stati membri, il mandato di arresto europeo non può essere eseguito. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 12037/14 depositata il 13 marzo (MAE- sottrazione minori) con la quale è stato accolto il ricorso di una donna che si opponeva alla sua consegna al Belgio. La Corte di appello di Torino aveva dato il via libera all’esecuzione del provvedimento emesso dalle autorità belghe nei confronti di una donna che, con le due figlie, era arrivata in Italia in violazione delle regole disposte dal Tribunale per i minorenni. Una scelta errata, per la Cassazione perché il reato di sottrazione di minori di cui all’articolo 574 bis c.p. era in atto al momento dell’ingresso in Italia. Ora, considerato che l’articolo 18 esclude la consegna “se il mandato di arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel territorio” la consegna non avrebbe dovuto aver luogo proprio perché  ricorreva la condizione della commissione del reato sul territorio italiano.

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